Descrizione
Controllare le caldaie è un dovere civico poiché preserva la salute propria e di tutti i cittadini. Il buon funzionamento degli impianti permette una corretta combustione con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. Grazie agli interventi preventivi si riducono i consumi di gas e di manutenzione, quindi le spese.
Il responsabile dell’impianto, cioè l’occupante, il proprietario o, nel caso di un impianto centralizzato in un condominio, l’amministratore o suo delegato, deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica (Decreto legislativo del 19/08/2005, n. 192, art. 7, com. 1).
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico Legge regionale 20/11/2018, n.39, art. 7.
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o a un'impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37.
Due o più Comuni, il cui numero complessivo di abitanti raggiunge la soglia minima di quarantamila abitanti, possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica autorità competente, responsabile del controllo sull'intero territorio degli enti sottoscrittori. Le autorità competenti relative ai Comuni inferiori ai quarantamila abitanti sono individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno secondo le rispettive competenze.
L'autorità territorialmente competente o il comune provvedono all'accertamento di conformità degli impianti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.
I rapporti di ispezione sono trasmessi alle autorità competenti mediante il catasto degli Impianti termici a cura degli ispettori.
quando un impianto non è conforme, il Comune emette appositi provvedimenti di messa a norma e fissa il termine per l'adeguamento. Se il provvedimento non è rispettato, il Comune fa denuncia alla Procura.
Approfondimenti
Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
- climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW
- climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW
- produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni del Decreto legislativo 03/04/2006, n.152, art. 285 e 286. Il campione è determinato annualmente dall'autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Le autorità competenti eseguono con le cadenze temporali le ispezioni sugli impianti:
- dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno
- dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni
- dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.
I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'autorità competente, ad eccezione delle ispezioni a campione e delle ispezioni sugli impianti:
- dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW
- dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW
- dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW.